1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, uno o più decreti legislativi, nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazioni e di dichiarazioni di conformità, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: | 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazione di qualità e di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. | ||||||||||||||||||||||
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: | |||||||||||||||||||||||
a) disciplinare gli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'European Cooperation for Accreditation (EA), anche al fine di | a) disciplinare l'organizzazione e la gestione del riconoscimento degli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'European
b) prevedere che gli enti di cui alla lettera a) siano iscritti in un elenco conservato presso il Ministero dello sviluppo economico, previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del medesimo Ministero;
b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario ed in quello regolamentato in armonia con gli indirizzi definiti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali e disciplinare i requisiti degli enti di cui alla lettera a), anche in relazione alle attività connesse a procedure di autocertificazione ai sensi della vigente disciplina;
c) rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, anche al fine di garantire la trasparenza, la competenza e l'imparzialità necessarie in materia di norme tecniche e di accreditamento degli enti di certificazione.
c) identica;
d) stabilire le disposizioni in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti in coerenza con la normativa comunitaria e con gli accordi internazionali, previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi trenta giorni, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
3. Identico.
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